IL CAPO DEL DIPARTIMENTO della protezione civile Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto-legge del 16 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 9 novembre 2012 con la quale e' stato dichiarato, fino al 6 febbraio 2013, lo stato d'emergenza in ordine all'evento sismico che ha colpito alcuni comuni del territorio delle province di Cosenza e Potenza il 26 ottobre 2012 e sono stati definiti gli ambiti di intervento delle successive ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile; Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 25 del 20 novembre 2012; Vista la nota del 3 dicembre 2012, con cui il Commissario delegato - Prefetto di Cosenza ha rappresentato la necessita' di espungere dalla delibera del 9 novembre 2012 sopra citata i comuni di Santa Maria del Cedro e di Firmo, in quanto non hanno subito danni a seguito del sisma, e di mantenere i comuni di Castrovillari, San Basile e Papasideiro limitatamente alle attivita' di messa in sicurezza degli edifici di culto e, pertanto, e' in corso di adozione una delibera del Consiglio dei Ministri, che a modifica della precedente del 9 novembre 2012, limita l'ambito di applicazione dello stato di emergenza nei termini sopra descritti; Viste le note del 28 e 30 novembre 2012 dei Commissari delegati; Ravvisata la necessita' di integrare l'ordinanza sopra richiamata al fine di consentire ai Commissari delegati di porre in essere i necessari interventi per il superamento dell'emergenza; Acquisita l'intesa delle regioni Basilicata e Calabria; Dispone: Art. 1 1. In ragione del grave disagio socio economico derivante dall'evento sismico in premessa citato che ha colpito i soggetti residenti nei Comuni interessati, detto evento costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1218 del codice civile. I mutuatari, ai sensi di quanto disposto dall'art. 5, comma 5-quinquies della legge 24 febbraio 1992, n. 225, possono richiedere agli istituti di credito e bancari la sospensione delle rate di mutuo fino alla cessazione dello stato di emergenza.