IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 16 maggio 2012, n. 59,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del  9  novembre  2012
con la quale e' stato dichiarato, fino al 6 febbraio 2013,  lo  stato
d'emergenza in ordine all'evento sismico che ha colpito alcuni comuni
del territorio delle province di Cosenza e Potenza il 26 ottobre 2012
e sono stati definiti  gli  ambiti  di  intervento  delle  successive
ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
della Presidenza del Consiglio dei ministri n.  25  del  20  novembre
2012; 
  Vista  la  nota  del  3  dicembre  2012,  con  cui  il  Commissario
delegato - Prefetto di Cosenza  ha  rappresentato  la  necessita'  di
espungere dalla delibera del 9 novembre 2012 sopra citata i comuni di
Santa Maria del Cedro e di Firmo, in quanto non hanno subito danni  a
seguito del sisma, e di mantenere  i  comuni  di  Castrovillari,  San
Basile  e  Papasideiro  limitatamente  alle  attivita'  di  messa  in
sicurezza degli edifici di culto e, pertanto, e' in corso di adozione
una delibera  del  Consiglio  dei  Ministri,  che  a  modifica  della
precedente del 9 novembre 2012, limita l'ambito di applicazione dello
stato di emergenza nei termini sopra descritti; 
  Viste le note del 28 e 30 novembre 2012 dei Commissari delegati; 
  Ravvisata la necessita' di integrare l'ordinanza  sopra  richiamata
al fine di consentire ai Commissari delegati di  porre  in  essere  i
necessari interventi per il superamento dell'emergenza; 
  Acquisita l'intesa delle regioni Basilicata e Calabria; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  In  ragione  del  grave  disagio  socio   economico   derivante
dall'evento sismico in premessa citato  che  ha  colpito  i  soggetti
residenti nei Comuni interessati, detto evento costituisce  causa  di
forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui  all'art.  1218  del
codice civile. I mutuatari, ai sensi di quanto disposto dall'art.  5,
comma 5-quinquies della legge  24  febbraio  1992,  n.  225,  possono
richiedere agli istituti di credito e bancari  la  sospensione  delle
rate di mutuo fino alla cessazione dello stato di emergenza.